Zone d'identification
Type d'entité
Collectivité
Forme autorisée du nom
Repubblica italiana. Senato della Repubblica
Forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
- Senato
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d'existence
1946-
Historique
Con il mutamento della forma di stato consequenziale all'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e le prime elezioni a suffragio realmente universale, l'Assemblea Costituente accoglie il principio del bicameralismo perfetto, fondato su due camere elettive, parimenti rappresentative e dotate dei medesimi poteri. Viene deciso che anche la seconda Camera debba basarsi sul sistema elettivo e si esclude ogni sua subordinazione rispetto all'altro ramo del Parlamento. Le sole differenze con l'altra camera riguardavano il numero dei componenti, la durata (5 anni per la Camera e 6 per il Senato: le rispettive elezioni avrebbero dovuto quindi essere sfalsate), i requisiti per l'elettorato attivo e passivo ed il sistema elettorale. Rispetto alla Camera, i cui seggi si vollero attribuiti su base circoscrizionale, si stabilisce che il Senato fosse eletto "a base regionale". Con la terza disposizione transitoria della Costituzione viene deciso che, per la prima legislatura repubblicana, vi siedano come senatori di diritto, accanto a quelli elettivi, i deputati alla Costituente che fossero stati presidenti del Consiglio o di Assemblee legislative, che avessero fatto parte del disciolto Senato, che in epoca prefascista fossero stati eletti almeno due volte, che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926 fossero stati dichiarati decaduti per aver partecipato alla 'secessione aventiniana', ovvero avessero scontato la pena della reclusione per almeno cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Fin dal 1953 l'equiparazione tra le due assemblee si è andata accentuando con la parificazione della durata, dapprima realizzata in via di fatto con gli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953 e nel 1958 (in coincidenza con le scadenze della Camera) e poi anche formalmente con la modifica costituzionale del 1963. Un'equiparazione che viene scrupolosamente rispettata anche nell'alternanza che scandisce la presentazione dei governi al Parlamento ai fini della richiesta della fiducia, ovvero dei documenti che sostanziano la manovra annuale di finanza pubblica.
Il Senato è una istituzione complessa composta da una pluralità di organi (il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc.), alcuni dei quali direttamente previsti dalla Costituzione, altri disciplinati dai Regolamenti interni. Il Presidente rappresenta il Senato e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari ed il buon andamento dell'amministrazione interna: per questo, nel dare attuazione al dettato costituzionale (articolo 63), il Regolamento stabilisce che la prima seduta dopo le elezioni sia dedicata alla sua elezione. Nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuite funzioni di rilievo. L'Assemblea e le Commissioni rappresentano l'ordinaria sede di lavoro dei senatori. La prima costituisce il luogo centrale dell'attività del Senato, quello ove si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti. Le seconde, come previsto dalla Costituzione (articolo 72), hanno il compito principale di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea; in determinati casi stabiliti dal regolamento possono tuttavia andare oltre il lavoro istruttorio e procedere esse stesse all'approvazione della proposta legislativa. Le Commissioni svolgono attività di carattere consultivo, rendendo pareri alle altre Commissioni o all'Assemblea, nonché di controllo e indirizzo nei confronti del Governo. Allo stato attuale, i due rami del Parlamento contano un uguale numero di Commissioni permanenti: dopo la modifica regolamentare che ha trasformato la Giunta per gli Affari delle Comunità Europee (GAE) in Commissione Politiche dell'Unione Europea, le Commissioni del Senato sono, da 13, divenute 14. Esse sono specializzate per materia secondo uno schema che riflette, in linea di massima, i settori corrispondenti ai diversi Ministeri e composte in modo tale da rispecchiare proporzionalmente i rapporti numerici tra le forze politiche presenti in Assemblea. Oltre alle 14 Commissioni permanenti previste dal Regolamento, il Senato può decidere di dar vita a Commissioni d'inchiesta, a Commissioni bicamerali e speciali. All'interno del Senato operano, inoltre, la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico. In ossequio al principio del bicameralismo perfetto il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo è identico a quello della Camera dei deputati: perché una proposta legislativa diventi legge è necessario che essa sia approvata nello stesso testo da entrambi i rami. Oltre a ciò, il Senato accorda e revoca la fiducia al Governo ed è titolare, nei confronti dello stesso, di poteri di controllo e di indirizzo politico, che si esplicano attraverso l'adozione di atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) e di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze). Attraverso tali atti il Senato non partecipa alla creazione di norme giuridiche, ma concorre nella determinazione dell'indirizzo politico o controlla l'operato del Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario che lega tali organi (nel sistema attuale il Governo deve infatti avere la fiducia di entrambe le Camere). Alla stregua della normativa vigente, vi è una competenza che spetta esclusivamente al Senato: quella di conferire l'autorizzazione a procedere in materia di reati ministeriali, quando i soggetti nei cui confronti deve svolgersi il processo non sono parlamentari, oppure quando sono parlamentari appartenenti a Camere diverse.
Il Senato è una istituzione complessa composta da una pluralità di organi (il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc.), alcuni dei quali direttamente previsti dalla Costituzione, altri disciplinati dai Regolamenti interni. Il Presidente rappresenta il Senato e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari ed il buon andamento dell'amministrazione interna: per questo, nel dare attuazione al dettato costituzionale (articolo 63), il Regolamento stabilisce che la prima seduta dopo le elezioni sia dedicata alla sua elezione. Nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuite funzioni di rilievo. L'Assemblea e le Commissioni rappresentano l'ordinaria sede di lavoro dei senatori. La prima costituisce il luogo centrale dell'attività del Senato, quello ove si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti. Le seconde, come previsto dalla Costituzione (articolo 72), hanno il compito principale di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea; in determinati casi stabiliti dal regolamento possono tuttavia andare oltre il lavoro istruttorio e procedere esse stesse all'approvazione della proposta legislativa. Le Commissioni svolgono attività di carattere consultivo, rendendo pareri alle altre Commissioni o all'Assemblea, nonché di controllo e indirizzo nei confronti del Governo. Allo stato attuale, i due rami del Parlamento contano un uguale numero di Commissioni permanenti: dopo la modifica regolamentare che ha trasformato la Giunta per gli Affari delle Comunità Europee (GAE) in Commissione Politiche dell'Unione Europea, le Commissioni del Senato sono, da 13, divenute 14. Esse sono specializzate per materia secondo uno schema che riflette, in linea di massima, i settori corrispondenti ai diversi Ministeri e composte in modo tale da rispecchiare proporzionalmente i rapporti numerici tra le forze politiche presenti in Assemblea. Oltre alle 14 Commissioni permanenti previste dal Regolamento, il Senato può decidere di dar vita a Commissioni d'inchiesta, a Commissioni bicamerali e speciali. All'interno del Senato operano, inoltre, la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico. In ossequio al principio del bicameralismo perfetto il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo è identico a quello della Camera dei deputati: perché una proposta legislativa diventi legge è necessario che essa sia approvata nello stesso testo da entrambi i rami. Oltre a ciò, il Senato accorda e revoca la fiducia al Governo ed è titolare, nei confronti dello stesso, di poteri di controllo e di indirizzo politico, che si esplicano attraverso l'adozione di atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) e di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze). Attraverso tali atti il Senato non partecipa alla creazione di norme giuridiche, ma concorre nella determinazione dell'indirizzo politico o controlla l'operato del Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario che lega tali organi (nel sistema attuale il Governo deve infatti avere la fiducia di entrambe le Camere). Alla stregua della normativa vigente, vi è una competenza che spetta esclusivamente al Senato: quella di conferire l'autorizzazione a procedere in materia di reati ministeriali, quando i soggetti nei cui confronti deve svolgersi il processo non sono parlamentari, oppure quando sono parlamentari appartenenti a Camere diverse.
Lieux
Statut juridique
Fonctions et activités
Textes de référence
Organisation interne/Généalogie
Contexte général
Zone des relations
Zone du contrôle
Identifiant de la notice d'autorité
MdM_IT_E_00061
Identifiant du service d'archives
Règles et/ou conventions utilisées
- Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie (NIERA), regola E.1.1 Denominazione di autorità.
- Sistema di datazione utilizzato per indicare le date nel record di autorità: Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie (NIERA), E.2.1 Date di esistenza. Normalizzazione.
Statut
Final
Niveau de détail
Moyen
Dates de production, de révision et de suppression
Creazione: Memorie di Marca 11 ottobre 2018
Compilazione: Lucia Giagnolini 11 ottobre 2018
Compilazione: Lucia Giagnolini 11 ottobre 2018
Langue(s)
Écriture(s)
Sources
Sito web del Senato della Repubblica, consultabile al link: http://www.senato.it/home