Zone d'identification
Type d'entité
Collectivité
Forme autorisée du nom
Ministero Assistenza post bellica
Forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d'existence
1945 giu. 21-1947 feb. 14
Historique
Il Ministero dell'assistenza postbellica viene istituito con Decreto Luogotenenziale n. 380 del 21 giugno 1945. Riuniva le competenze dei tre Alti Commissariati per i prigionieri di guerra, per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra e per i reduci e del Ministero dell'Italia occupata. Con la soppressione, nel feb. 1947 (Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 27 del 14 febbraio 1947) le sue competenze vengono spacchettate tra il Ministero dell'Interno, Ministero della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli Uffici provinciali, invece, vengono soppressi nel 1954 e confluendo nella Divisione assistenza delle Prefetture.
La sua attività consisteva nel coordinamento della ricerca dei dispersi, del rimpatrio dall'estero dei profughi, degli internati e dei prigionieri italiani, nella gestione dei 109 Centri di raccolta profughi. Forniva assistenza con la costruzione di alloggi destinati ai reduci e agli assistiti, l'erogazione di generi di prima necessità, l'assistenza sociale e sanitaria, occupandosi anche del reinserimento lavorativo dei reduci di guerra.
Presso tale dicastero era inserita la Commissione per il riconoscimento della qualifica di Partigiano per il riconoscimento degli status di partigiano combattente, patriota, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la lotta di liberazione.
Dieci Commissioni regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto-Trentino-Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania) vengono istituite con il Decreto Luogotenenziale n. 518 del 21 ago. 1945, insieme alla Commissione di 2° grado d’appello, competente anche per tutte le richieste di riconoscimento dei partigiani civili e militari combattenti all’estero.
Per ottenere l’attestato di “Partigiano Combattente” bisognava dimostrare di aver combattuto non meno di tre mesi, in almeno tre azioni ad alto rischio; per lo status di “Patriota”, la legge richiedeva di aver contribuito attivamente alla lotta, pur per un periodo minore di quello previsto per i combattenti. La domanda doveva essere obbligatoriamente sottoscritta dai Comandanti delle formazioni partigiane di appartenenza per certificare l’attività svolta dai richiedenti. L’iter prevedeva poi un’istruttoria anche con escussione di testimonianze.
Gli Uffici provinciali, invece, vengono soppressi nel 1954 e confluendo nella Divisione assistenza delle Prefetture.
La sua attività consisteva nel coordinamento della ricerca dei dispersi, del rimpatrio dall'estero dei profughi, degli internati e dei prigionieri italiani, nella gestione dei 109 Centri di raccolta profughi. Forniva assistenza con la costruzione di alloggi destinati ai reduci e agli assistiti, l'erogazione di generi di prima necessità, l'assistenza sociale e sanitaria, occupandosi anche del reinserimento lavorativo dei reduci di guerra.
Presso tale dicastero era inserita la Commissione per il riconoscimento della qualifica di Partigiano per il riconoscimento degli status di partigiano combattente, patriota, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la lotta di liberazione.
Dieci Commissioni regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto-Trentino-Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania) vengono istituite con il Decreto Luogotenenziale n. 518 del 21 ago. 1945, insieme alla Commissione di 2° grado d’appello, competente anche per tutte le richieste di riconoscimento dei partigiani civili e militari combattenti all’estero.
Per ottenere l’attestato di “Partigiano Combattente” bisognava dimostrare di aver combattuto non meno di tre mesi, in almeno tre azioni ad alto rischio; per lo status di “Patriota”, la legge richiedeva di aver contribuito attivamente alla lotta, pur per un periodo minore di quello previsto per i combattenti. La domanda doveva essere obbligatoriamente sottoscritta dai Comandanti delle formazioni partigiane di appartenenza per certificare l’attività svolta dai richiedenti. L’iter prevedeva poi un’istruttoria anche con escussione di testimonianze.